Piano di Demolizione
Quando è obbligatorio

Fagiolari S.r.l.

In caso dobbiate demolire una o più strutture è importante sapere che, ai sensi del D.Lgs. 81/08, è necessario redarre un piano di demolizione da allegare al POS nel quale vengono definite il tipo di attrezzature utilizzate, le opere da effettuare e la sequenza delle azioni con le conseguenti misure di prevenzione che saranno adottate.

Necessario anche procedere, prima di iniziare le fasi di demolizione, alla messa in sicurezza o al rafforzamento di quelle parti che potrebbero essere danneggiate o cadere a seguito della demolizione stessa.

Queste opere possono prevedere carpenteria metallica, puntellamenti o consolidamento strutturale a seconda delle condizioni dell’edificio. Punto fondamentale che i fabbricati adiacenti a quello da demolire non subiscano danni; proprio per questo motivo sarà necessario mettere in sicurezza l’area di demolizione per evitare che, ad esempio, materiale di caduta vada a creare danni. In questo caso il rischio di caduta va calcolato sia sul perimetro esterno che sotto la falda, andando a inserire sottopalchi o reti di protezione oltre al ponteggio.

Un discorso a parte va fatto per i pilastri in cemento armato che devono essere rimossi a pezzi e per cui servono macchinari particolari come un mini esscavatore dotato di martello demolitore oleodinamico.

Gli articoli di riferimento del D.Lgs. 81/08 che devono essere presi a riferimento sono i seguenti:

SEZIONE VIII - DEMOLIZIONI


Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Articolo 151 - Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.

2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Articolo 152 - Misure di sicurezza
1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.

2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.

Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.

2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.

3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.

4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione
1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento
1. Salvo l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.

3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.

4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

Richiesta informazioni
Vuoi un preventivo o una valutazione, clicca per chiamare
+390578294404
oppure contattaci compilando il modulo.
info@fagiolarisrl.it




Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Clicca qui per l'informativa Privacy Contatti ex art. 13 Reg. (UE) 2016/679
Clicca qui per l'informativa Privacy Newsletter ex art. 13 Reg. (UE) 2016/679
L'interessato acquisite le informazioni dal Titolare, presta il consenso per le finalità sotto riportate.

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori.