Durante i lavori di costruzione, ristrutturazione, demolizione o scavo vengono prodotti molti scarti di materiale, chiamati rifiuti inerti.
Cosa sono esattamente i rifiuti inerti? E come si devono gestire secondo la legge?
Cosa sono i rifiuti inerti
I rifiuti inerti sono quelli che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa e che non rappresentano un pericolo per l'ambiente o per la salute umana. Si tratta, quindi, di materiali che non si dissolvono, non bruciano, non si degradano e non provocano inquinamento o danni se entrano in contatto con altre sostanze.
Tra i rifiuti inerti rientrano quelli prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, come cemento, mattoni, ceramiche, intonaci, macerie, conglomerati bituminosi, ecc., e quelli che derivano dalle attività di scavo, come sabbia, ghiaia, argilla espansa, vermiculite e perlite.
I rifiuti inerti sono considerati rifiuti speciali dal Testo Unico dell'ambiente – dlgs n. 152/2006 – e devono seguire delle norme precise per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e il recupero. Infatti, i rifiuti inerti possono essere riutilizzati nel settore delle costruzioni o per altri scopi, come i fondi stradali, se rispettano determinati criteri di qualità e sicurezza.
SCOPRI I MATERIALI INERTI
Cosa dice la normativa in materia di rifiuti inerti
Il 4 novembre 2022 è entrato in vigore il decreto 27 settembre 2022 n. 152 del Ministero della Transizione Ecologica, che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale sottoposti a operazioni di recupero cessano di essere qualificati come rifiuti. In pratica, il decreto definisce le condizioni per cui i rifiuti inerti possono essere considerati come nuovi prodotti o materiali da costruzione e non più come scarti da smaltire.
Per poter cessare di essere qualificati come rifiuti ed essere riutilizzati, i rifiuti inerti devono soddisfare alcuni requisiti, tra cui:
• essere conformi alle norme tecniche applicabili ai prodotti o materiali da costruzione;
• essere sottoposti a un sistema di controllo della qualità;
• essere accompagnati da una dichiarazione del produttore che attesti la conformità ai requisiti;
• essere identificati con una denominazione specifica;
• essere utilizzati per le finalità previste dalle norme tecniche.
Il decreto prevede anche delle semplificazioni per la gestione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione che non cessano di essere qualificati come rifiuti. In particolare:
• non è necessaria la scheda di identificazione del rifiuto se il trasporto avviene all'interno della stessa regione o provincia autonoma;
• non è necessaria l'autorizzazione al trasporto se il trasportatore è lo stesso produttore del rifiuto;
• non è necessaria l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali se il trasportatore è lo stesso produttore del rifiuto e lo smaltisce presso un impianto autorizzato.